Il Comune non dovrà pagare i danni scaturenti alla mancata aggiudicazione dell’appalto di servizi

studio legale toto
Il Comune non dovrà pagare i danni scaturenti alla mancata aggiudicazione dell’appalto di servizi
Un Comune del catanese non dovrà pagare i danni legati alla mancata aggiudicazione di un appalto di servizi, così ha deciso il Tar di Catania nel corso di un processo amministrativo durante il quale il ricorrente non aggiudicatario aveva citato in giudizio l’ente locale rappresentato dall’avvocato Fabio Toto.
Il professionista chiedeva l’annullamento degli atti di gara ed il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conclusione del contratto, il Comune contestava questa richiesta, evidenziando, tra le altre, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’avvenuta esecuzione del contratto.
Nel corso del giudizio, il ricorrente manifestava l’interesse ad una pronuncia di merito in ordine al solo aspetto risarcitorio (lucro cessante per mancata aggiudicazione dell’appalto, danno curriculare e spese affrontate per partecipare alla gara).
All’esito del giudizio, venivano accolte le eccezioni mosse dell’Ente Locale, ed infatti si dichiarava l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione dell’intervenuta esecuzione del contratto e sotto altro profilo si rigettava la domanda risarcitoria.
Ad avviso del Tar, infatti, parte ricorrente non adempiva all’onere probatorio su di essa incombente, con la conseguenza che veniva respinta ogni domanda perché sprovvista di adeguata prova e pertanto il Comune non dovrà pagare nessun importo al professionista.