Dichiarata inammissibile la domanda : la Commissione Straordinaria di Liquidazione di un Comune siciliano non dovrà ammettere anche gli interessi ad una banca

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Dichiarata inammissibile la domanda: la Commissione Straordinaria di Liquidazione di un Comune siciliano non dovrà ammettere anche gli interessi ad una banca
La vicenda ha inizio quando un istituto di credito milanese, specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, proponeva istanza di ammissione alla massa passiva dell’ente per la somma di 1.489.747,43.
La Commissione Straordinaria comunicava l’ammissione parziale alla massa passiva per l’importo di € 680.799,38 quale imponibile ed iva, per il resto venivano esclusi gli interessi.
Immediatamente dopo, la Banca ricorrente proponeva un’istanza di annullamento in autotutela e dopo aver presentato la predetta istanza, la stessa notificava all’Ente un ricorso.
A seguito di apposita domanda giudiziale, la vicenda approdava dinanzi al Tar – Palermo, il quale, accogliendo la tesi sostenuta dalla Commissione Straordinaria, difesa dall’Avv. Fabio Toto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, di fatto, resta confermata la delibera di ammissione parziale dei crediti.
Nello specifico, il Tar ha statuito che dirimente risulta il richiamo al petitum sostanziale, dal momento che la controversia verte su diritti soggettivi “dinanzi alla quale l’Amministrazione non dispone di poteri di natura discrezionale, ma ha solo poteri vincolati di accertamento”.