
Cessione del credito e onere della prova: revocato decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione della cessionaria
La pronuncia affronta il tema della prova della titolarità del credito nelle operazioni di cessione in blocco previste dall’art. 58 del Testo Unico Bancario.

Mancato riconoscimento del titolo estero: il Giudice dispone la restituzione delle somme versate dal corsista
Una recente decisione del Giudice di Pace di Sciacca affronta il tema della responsabilità contrattuale degli enti formativi e dell’efficacia delle clausole di rimborso previste a tutela degli iscritti.

Riscossione e tutela del contribuente: la centralità del contraddittorio preventivo
La regolare conoscenza degli atti da parte del contribuente costituisce un presupposto essenziale per la legittimità delle misure che incidono sul patrimonio del debitore.

Cartella di pagamento nulla se manca l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento: ordinanza della Corte di cassazione
La decisione ribadisce che, nella disciplina applicabile ratione temporis, la cartella di pagamento non può ritenersi valida ove rechi il solo riferimento all’ufficio o alla struttura amministrativa, essendo invece necessaria l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento.

Opposizione accolta: sospesi due pignoramenti
Il Tribunale di Sciacca, accogliendo l’opposizione predisposta dallo Studio Legale Toto, ha sospeso due procedure di pignoramento avviate nei confronti di una società assistita.

Cartelle prescritte e mai notificate per oltre euro 380.000: contribuente ottiene l’annullamento
Annullata parzialmente un’intimazione esattoriale di circa 412 mila euro contenente 17 cartelle mai notificate o relative a tributi già prescritti, emessa a carico di un architetto

Dichiarata inammissibile la domanda : la Commissione Straordinaria di Liquidazione di un Comune siciliano non dovrà ammettere anche gli interessi ad una banca
Nello specifico, il Tar ha statuito che dirimente risulta il richiamo al petitum sostanziale, dal momento che la controversia verte su diritti soggettivi “dinanzi alla quale l’Amministrazione non dispone di poteri di natura discrezionale, ma ha solo poteri vincolati di accertamento”.

Il Comune non dovrà pagare i danni scaturenti alla mancata aggiudicazione dell’appalto di servizi
Ad avviso del Tar, infatti, parte ricorrente non adempiva all’onere probatorio su di essa incombente, con la conseguenza che veniva respinta ogni domanda perché sprovvista di adeguata prova e pertanto il Comune non dovrà pagare nessun importo al professionista

Un Comune dell’agrigentino non dovrà pagare oltre 690 mila euro per un contenzioso con un istituto di credito specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le pubbliche amministrazioni.
Nel caso in esame, sono state accolte le eccezioni mosse dell’Ente Locale, ed infatti com’è scritto nella sentenza, la banca, quale cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun contratto nella forma prevista dalla legge, ma solo una moltitudine di fatture.

Sentenza del Tribunale penale di Sciacca: non vi fu alcun abuso edilizio
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Sentenza del Tribunale penale di Sciacca: non vi fu alcun abuso edilizio
Una sentenza del Tribunale di Sciacca ha affrontato il tema dell’accertamento delle difformità urbanistiche nell’ambito di un procedimento penale originato da lavori edilizi eseguiti in forza di un titolo autorizzativo rilasciato dall’amministrazione comunale.
La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato nel corso dell’esecuzione di interventi di ristrutturazione e demolizione regolarmente autorizzati. A seguito dell’ispezione venivano contestate presunte difformità rispetto alle opere assentite e un ipotizzato incremento volumetrico, circostanze che avevano determinato il sequestro del cantiere e l’avvio di un procedimento penale per reati edilizi.
Nel corso del giudizio è stato posto in evidenza come l’accertamento di eventuali abusi edilizi richieda una precisa individuazione e quantificazione delle difformità contestate, non essendo sufficiente il mero richiamo a generiche irregolarità costruttive prive di adeguato riscontro tecnico.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti nel processo non consentissero di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza delle violazioni contestate, evidenziando l’assenza di un accertamento tecnico idoneo a dimostrare in modo puntuale le asserite difformità urbanistiche e il presunto incremento di volumetria.
Per tali ragioni gli imputati sono stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”.
La decisione richiama l’importanza del rigoroso accertamento tecnico delle contestazioni edilizie e conferma che l’affermazione di responsabilità penale presuppone la dimostrazione concreta e verificabile delle difformità contestate.
Gli imputati assolti sono stati assistiti dall’avv. Fabio Toto.