
Cessione del credito e onere della prova: revocato decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione della cessionaria
La pronuncia affronta il tema della prova della titolarità del credito nelle operazioni di cessione in blocco previste dall’art. 58 del Testo Unico Bancario.

Un Comune dell’agrigentino non dovrà pagare oltre 690 mila euro per un contenzioso con un istituto di credito specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le pubbliche amministrazioni.
Nel caso in esame, sono state accolte le eccezioni mosse dell’Ente Locale, ed infatti com’è scritto nella sentenza, la banca, quale cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun contratto nella forma prevista dalla legge, ma solo una moltitudine di fatture.