Dichiarata inammissibile la domanda: il Comune non dovrà pagare oltre 500.000 euro alla Banca

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Dichiarata inammissibile dal Tribunale civile la domanda: il Comune non dovrà pagare oltre 500 mila euro alla Banca
La vicenda ha inizio nel 2016 quando un istituto di credito specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, acquistava dei crediti vantati nei confronti di un Comune nisseno per un ammontare di € 558.032,28.
La Banca notificava al Comune gli atti di cessione dei crediti ed insorgeva una controversia in ordine al pagamento.
A seguito di apposita domanda giudiziale promossa dalla Banca, la vicenda approdava dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, il quale ha stabilito con sentenza che l’Ente Locale, difeso dall’Avv. Fabio Toto, non dovrà pagare € 558.032,28.
Il giudice accogliendo la tesi sostenuta dal Comune, ha stabilito che nonostante l’acquisto dei crediti e le notificazioni degli stessi, l’Ente Pubblico nulla deve all’istituto di credito poiché lo stesso non è riuscito a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro, ancora in corso, con il suo procuratore speciale.
In particolare, dagli atti e dai documenti forniti dalla Banca non era possibile sostenere che chi aveva conferito il mandato per il recupero del credito fosse ancora dipendente dell’istituto.